Anche per quest’anno le operazioni sotto soglia effettuate dai commercianti al dettaglio e dai tour operator sfuggono allo spesometro, mentre le amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate senza eccezioni.
Questo significa che l’obbligo di comunicazione viene meno anche quando le fatture (sotto soglia) sono state annotate nel relativo registro. Infatti, il provvedimento 94908/2013 aveva stabilito, da una parte, che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione e, dall’altra che, per gli anni 2012 e 2013, i soggetti all’articolo 22 del decreto Iva potevano comunicare le (sole) operazioni attive sopra soglia. I successivi provvedimenti 44922/2015 e 49798/2016 hanno poi riproposto le medesime agevolazioni in relazione al 2014 e al 2015.
Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.
Ok anche alla trasmissione unica – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.
Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017 – Il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.
Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.
Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro – Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali